Note legali
Condizioni generali
La presente è una traduzione dell’originale tedesco. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto tedesco; in caso di divergenza tra le versioni linguistiche prevale la versione tedesca.
§ 1 Ambito di applicazione, parti, basi giuridiche
(1) Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti del vettore – Yachttransporte Faltus & Bantje, titolare Ulrich Faltus, Alte Meierstraße 8, 28844 Weyhe, Germania (il « vettore ») – aventi ad oggetto il trasporto di merci, in particolare yacht e imbarcazioni nonché trasporti speciali, eccezionali e pesanti, comprese le prestazioni accessorie collegate (tra l’altro carico con gru, veicoli di scorta, pianificazione delle autorizzazioni e del trasporto, servizio di attrezzatura, rimessaggio invernale, organizzazione del trasporto marittimo e assicurazione).
(2) È consumatore ogni persona fisica che conclude il contratto per scopi prevalentemente estranei alla propria attività commerciale o professionale autonoma (§ 13 BGB, codice civile tedesco). È imprenditore chi agisce nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma (§ 14 BGB). Le disposizioni contrassegnate come « solo nei confronti degli imprenditori » non si applicano ai consumatori.
(3) Condizioni contrarie o divergenti del committente non divengono parte del contratto, salvo che il vettore ne accetti espressamente la validità in forma testuale.
(4) Si applicano in via integrativa e prioritaria le disposizioni di legge inderogabili, in particolare i §§ 407 e segg. HGB (codice di commercio tedesco, contratto di trasporto) e, nel trasporto stradale transfrontaliero, la CMR. Ove la CMR o disposizioni inderogabili dell’HGB contrastino con una clausola delle presenti condizioni, esse prevalgono; le restanti clausole rimangono valide.
§ 2 Offerta, conclusione del contratto, prezzi
(1) Le offerte del vettore sono senza impegno, salvo che siano espressamente indicate come vincolanti; esse si basano sulle indicazioni del committente. Il contratto si perfeziona con la conferma d’ordine del vettore in forma testuale o con l’inizio dell’esecuzione.
(2) Qualora dopo la conclusione del contratto insorgano spese aggiuntive a causa di indicazioni inesatte o incomplete del committente, di prescrizioni delle autorità o di difficoltà imprevedibili, il vettore ha diritto di adeguare il corrispettivo di conseguenza; il committente ne viene informato senza indugio.
§ 3 Autorizzazioni amministrative (trasporti eccezionali e pesanti)
(1) I contratti la cui esecuzione richiede un’autorizzazione (in particolare i §§ 29 comma 3, 46 StVO in combinato disposto con i §§ 18, 22 StVO e il § 70 StVZO – normativa stradale tedesca) sono conclusi sotto la condizione sospensiva del tempestivo rilascio della relativa autorizzazione.
(2) Se l’autorizzazione non viene rilasciata, non viene rilasciata in tempo utile o solo con prescrizioni che aumentano sensibilmente il costo del trasporto o lo rendono più gravoso, ciascuna parte può recedere dall’ordine interessato. Il vettore può fatturare a consuntivo le prestazioni di pianificazione, di domanda e di verifica del percorso fino a quel momento eseguite.
(3) Le spese e i costi derivanti da prescrizioni amministrative, verifiche del percorso, misure di regolazione del traffico, deviazioni o scorta di polizia o privata (BF2/BF3) sono a carico del committente, salvo espressa diversa pattuizione.
§ 4 Obblighi di collaborazione e di informazione del committente
(1) Il committente mette a disposizione la merce in tempo utile e in condizioni idonee al trasporto.
(2) Al più tardi al momento del conferimento dell’incarico, il committente comunica in forma testuale: le dimensioni esatte (lunghezza, larghezza, altezza sopra la chiglia o la sovrastruttura), il peso esatto, il tipo di materiale nonché le particolarità (baricentro, punti di imbraco e di sollevamento, forma della chiglia, componenti delicate). Per danni, ritardi e sanzioni amministrative causalmente riconducibili a indicazioni inesatte o incomplete risponde il committente ai sensi del § 414 HGB; resta salvo un concorso di colpa del vettore (§ 254 BGB).
(3) Accessori e carichi aggiuntivi devono essere assicurati o rimossi. Le merci pericolose ai sensi del § 410 HGB (tra l’altro serbatoi di carburante o gas riempiti oltre i quantitativi residui consentiti, bombole di gas, vernici, sostanze corrosive, batterie agli ioni di litio non fissate) devono essere rimosse prima del trasporto. Sono ammessi i consueti quantitativi residui di carburante per le manovre dello yacht. Il vettore è legittimato a rimuovere gli oggetti non ammessi a spese del committente o a rifiutare il trasporto.
(4) Teli, coperture e capottine nonché componenti non fissate o esposte al vento (antenne, strumenti, parti amovibili) devono essere rimosse dal committente prima del trasporto; gli alberi devono, salvo diverso accordo, essere forniti abbattuti e assicurati. Se il committente richiede espressamente il trasporto con la copertura o le sovrastrutture montate, il vettore segnala il maggior rischio di danni dovuto al flusso d’aria. In tal caso il vettore non risponde per colpa lieve, nella misura in cui il danno derivi proprio dalla copertura o dalla sovrastruttura lasciata su richiesta. Resta salva la responsabilità per dolo e colpa grave, per lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute, nonché per violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali).
(5) Se la merce non è idonea al trasporto o se al momento della consegna non ricorrono i presupposti richiesti ai commi da 2 a 4, il vettore può rifiutare la presa in carico. I conseguenti costi di attesa e di viaggio a vuoto sono a carico del committente nella misura in cui egli ne risponde.
§ 5 Carico e scarico, accesso, lavori con gru, sosta
(1) Il committente indica i luoghi di carico e scarico le cui vie d’accesso, aree di manovra e portanza del terreno consentono l’impiego sicuro di veicoli per trasporti pesanti ed eventualmente di autogrù. Il committente risponde di maggiori oneri, attrezzature speciali o danni derivanti da accessi inidonei o da portanza insufficiente, nella misura in cui ne risponde.
(2) Per i lavori con gru il committente garantisce punti di imbraco e di sollevamento idonei e portanti nonché la loro corretta indicazione; ai danni che ne derivano si applica per analogia il comma 1.
(3) Per il carico e lo scarico sono concesse complessivamente due ore di tempo di carico gratuito (§ 412 HGB). Per ogni ulteriore ora iniziata – anche in caso di tempi di attesa imputabili al committente, ad esempio un appuntamento tardivo con la gru presso il cantiere – è addebitata una sosta di 90,00 EUR oltre IVA di legge, salvo che il committente non risponda del ritardo. Al committente è consentito provare che non è insorto alcun danno o costo, ovvero uno notevolmente inferiore.
§ 6 Responsabilità e assicurazione
(1) Il vettore risponde secondo le disposizioni di legge dell’HGB e – nel traffico transfrontaliero – della CMR. La responsabilità per perdita o avaria della merce è limitata a 8,33 diritti speciali di prelievo (DSP) per chilogrammo del peso lordo della spedizione (§ 431 HGB, art. 23 CMR). La responsabilità per superamento del termine di consegna è limitata al triplo del prezzo del trasporto (§ 431 comma 3 HGB).
(2) Tali limitazioni di responsabilità non si applicano ove il danno derivi da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari, o ove ricorrano i presupposti del § 435 HGB o dell’art. 29 CMR; parimenti non si applicano in caso di lesione della vita, dell’integrità fisica o della salute.
(3) Avviso importante: poiché yacht e merci speciali hanno di regola un valore elevato a fronte di un peso relativamente contenuto, il limite legale di responsabilità è di norma di gran lunga inferiore al valore effettivo. Si raccomanda vivamente al committente di stipulare una separata assicurazione trasporto o merci. Su richiesta il vettore procura tale assicurazione o concorda, dietro supplemento, una dichiarazione di valore (§ 449 comma 2 HGB, art. 24 e 26 CMR).
(4) Un impegno su determinate date di consegna o di esecuzione sussiste solo se un termine fisso è stato espressamente concordato come tale in forma testuale. Il vettore non risponde dei ritardi dovuti a circostanze che non avrebbe potuto evitare pur usando la diligenza di un vettore accorto (§ 426 HGB), in particolare condizioni meteorologiche, chiusure stradali imprevedibili, forza maggiore e ritardi nel rilascio delle autorizzazioni amministrative; resta salvo il comma 2.
§ 7 Forza maggiore
Gli eventi di forza maggiore e le circostanze imprevedibili non imputabili al vettore (tra l’altro eventi naturali, tempeste e condizioni meteorologiche estreme, sciopero, provvedimenti delle autorità, chiusure di confini o di percorsi, epidemie e pandemie) liberano il vettore dall’obbligo di prestazione per la durata della loro esistenza. Se l’impedimento dura più di quattro settimane, ciascuna parte può recedere dall’ordine interessato; le prestazioni già eseguite sono remunerate.
§ 8 Recesso del committente, annullamento, rinvio
(1) Se il committente recede dal contratto di trasporto, spettano al vettore i diritti di cui al § 415 HGB (a sua scelta il prezzo pattuito dedotte le spese risparmiate e i guadagni altrimenti conseguiti, oppure un terzo del prezzo pattuito, oltre a eventuale sosta). Nei confronti degli imprenditori si applica inoltre: in caso di annullamento o di rinvio richiesto dal committente devono essere rimborsati i costi già sostenuti (autorizzazioni, veicoli di scorta, capacità pianificate).
(2) Nei confronti dei consumatori si applica il § 415 HGB; al consumatore resta consentito provare minori spese risparmiate o un danno minore.
§ 9 Documentazione elettronica, consegna, denuncia dei danni, istruzioni
(1) Il vettore è legittimato a gestire il contratto di trasporto e le ricevute di consegna in forma elettronica (e-CMR o ricevuta di consegna digitale). La firma digitale del committente o del destinatario sui dispositivi mobili del vettore è giuridicamente vincolante.
(2) Lo stato e la completezza della merce sono documentati alla presa in carico e alla consegna mediante fotografie o verbale. Il committente o il destinatario vi collabora. I danni esteriormente riconoscibili devono essere denunciati al più tardi alla consegna, quelli non esteriormente riconoscibili entro sette giorni dalla consegna, in forma testuale (§ 438 HGB); in mancanza si applicano le presunzioni di legge.
(3) Le istruzioni difformi dal contratto devono essere indirizzate esclusivamente all’ufficio operativo del vettore; il personale di guida non è vincolato da tali istruzioni. Restano salvi i §§ 418 e 419 HGB.
§ 10 Pagamento, mora, diritto di pegno
(1) Il corrispettivo pattuito è esigibile alla consegna della merce e va pagato senza detrazioni, salvo diverso accordo. Il vettore può esigere il pagamento anticipato dai nuovi clienti o in caso di accresciuto rischio di insolvenza. Nei confronti degli imprenditori: in caso di mora nel pagamento sono addebitati interessi moratori pari a nove punti percentuali sopra il tasso base nonché un importo forfettario di 40 EUR (§ 288 comma 5 BGB).
(2) Nei confronti dei consumatori gli interessi moratori ammontano a cinque punti percentuali sopra il tasso base (§ 288 comma 1 BGB).
(3) La compensazione o la ritenzione da parte del committente è esclusa, salvo che il credito opposto sia incontestato o accertato con sentenza passata in giudicato, oppure – per i consumatori – derivi dal medesimo rapporto contrattuale.
(4) Al vettore spetta il diritto di pegno legale sulla merce trasportata per tutti i crediti derivanti dal contratto di trasporto (§ 441 HGB).
§ 11 Prescrizione
Le pretese si prescrivono ai sensi del § 439 HGB o dell’art. 32 CMR: di regola in un anno, e in tre anni in caso di dolo o colpa equiparata.
§ 12 Legge applicabile, foro competente
(1) Si applica il diritto della Repubblica federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Per i trasporti internazionali si applica in via prioritaria la CMR. Nei confronti dei consumatori con residenza abituale in un altro Paese dell’UE restano salve le disposizioni protettive inderogabili del loro Stato di residenza (art. 6 del regolamento Roma I).
(2) Se il committente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal contratto di trasporto o ad esso connesse è la sede del vettore (Weyhe). Restano salvi i fori inderogabili, in particolare quelli dell’art. 31 CMR.
§ 13 Risoluzione delle controversie dei consumatori
Il vettore non è disposto né obbligato a partecipare a procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a un organismo di conciliazione dei consumatori (§ 36 VSBG, legge tedesca sulla risoluzione delle controversie dei consumatori).
§ 14 Disposizioni finali
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni siano o divengano inefficaci, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni; alle disposizioni inefficaci subentrano le disposizioni di legge (§ 306 BGB). Modifiche e integrazioni richiedono la forma testuale.
§ 15 Versione linguistica determinante
Le presenti condizioni generali sono una traduzione dell’originale tedesco fornita per comodità. Il rapporto contrattuale è disciplinato dal diritto tedesco; in caso di divergenza o di differenza interpretativa tra le versioni linguistiche prevale la versione tedesca.
